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Naturopatia: Lex Italia  da upoin.it

Status del naturopata in Italia

Attualmente, l’attività di naturopata è tutelata dalla Costituzione e dal Codice Civile che garantiscono il diritto di operare professionalmente in base ad alcuni articoli.
• Art. 4 della Costituzione della Repubblica Italiana: “La Repubblica riconosce a tutti il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società”.

  • Art. 35 della Costituzione della Repubblica Italiana, III, Rapporti econo- mici: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni”.

  • Art. 41 della Costituzione della Repubblica Italiana: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, o in modo di recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

  • Art. 53 della Costituzione della Repubblica Italiana: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.

  • Art. 2060, libro V, del Codice Civile: “Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali”.

    È solo quando si suppone che la naturopatia abbia i connotati tipici delle professioni sanitarie che si corre il rischio di contravvenire all’articolo 348 del Codice Penale: “Esercizio abusivo della professioni protette”, per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello Stato.

    La situazione è più chiara, invece, per quanto riguarda la professione medica, dalla Corte di Cassazione Penale, sez. II, 5385/95: “In relazione alla professione medica, che si estrinseca nell’ individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato d’esercizio abusivo della professione chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli e appresti le cure al malato”.

  • Oltre a ciò, la sentenza della Corte di Cassazione Penale, sez. VI, n° 166.626, del 4 maggio 2005, stabilisce chein generale non è in questione la possibilità di esercitare le pratiche della c.d. medicina alternativasoggiungendo cheil chiropratico, il naturopata e l’iridologo sono liberi di svolgere la loro attività ma qualificandosi come tali, in modo [...] da non ingenerare nel pubblico l’opinione che essi siano dei medici e, soprattutto [...] senza esercitare, assolutamente, competenze che spettano soltanto a chi è laureato in medicina e chirurgia”.

  • Infine, la sentenza della Corte Costituzionale italiana, ordinanza inappellabile n° 149 del 1988, stabilisce che “non è medicinaeseguire valutazioni ortostatiche generali e locali, fornire suggerimenti riguardanti stile di vita, alimentazione, uso di prodotti naturaliintervenire su articolazioni con manipolazioni mirate, e che il dubbio di esercizio illegale dell’arte medica, allora supposto da un pretore, è da ritenersi, dal punto di vista giuridico, citando la stessa sentenza, “del tutto irrilevante”.

 

Chi pratica la naturopatia non può, quindi, esprimere giudizi diagnostici o terapeutici, né attuarne, ma deve rimanere nell’ambito proprio della sua professione, che, di per sé, non costituisce esercizio abusivo della professione medica.

 

Recentemente, la Corte di Cassazione con la sentenza n° 34200 del 06/09/2007, ha condannato un naturopata che utilizzava l’omeopatia nella sua pratica, senza peraltro prescrivere nulla, e senza compiere atti di competenza medica quali il diagnosticare malattie, ecc.

La Corte di Cassazione, in palese contraddizione, ha concluso affermando che “il prodotto omeopatico è un medicinale e come tale va prescritto dal medico” ma ciò, tuttavia, entra in conflitto con il fatto che il prodotto omeopatico è di libera vendita (la circolare a firma del Ministro della salute del 3 ottobre 2006 per l’area di applicazione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, più noto come “decreto-legge Bersani”, precisava che anche i prodotti omeopatici possono essere venduti negli esercizi commerciali previsti dall’art. 5 del suddetto decreto, cioè essenzialmente nei supermercati).

Con un’affermazione di questo tipo la Cassazione è entrata nel merito della sentenza, pur non avendone i titoli, affermando che alcune attività quali quelle della chiropratica, dell’agopuntura, dei massaggi terapeutici, dell’ipnosi curativa e dell’idrologia sono di competenza esclusiva del medico.

In genere c’è un ordine dei medici che viene consultato in questi casi. Infatti nessuno dice che il medico non possa praticare l’agopuntura, la chiropratica, la fisioterapia, l’ipnosi curativa (che pure sarebbe di competenza del solo psicoterapeuta) o la fitoterapia.

L’ITER: NATUROPATIA E LEGISLAZIONE

INTRODUZIONE ALLA NATUROPATIA

Se la Cassazione avesse voluto davvero entrare nel merito, avrebbe almeno dovuto guardare le perizie in atti fatte dal vicepresidente dell’ordine dei medici di Bologna, il quale dichiara che il prodotto omeopatico non è un farmaco perché non è iscritto nella farmacopea e perché non è possibile seguire il percorso del principio attivo.

Inoltre, la sentenza va in contraddizione alle linee guida europee (Risoluzione Lannoye-Collins), e alla recente Direttiva 2013/55/CE, tesa ad armonizzare le qualifiche professionali in ambito europeo.

In seguito alla sentenza della Cassazione sopra citata, il senatore del gruppo Misto-La destra Storace ha presentato una Interrogazione a risposta scritta 4-03048 nella seduta di mercoledì 14 novembre 2007 indirizzata alla Presidenza del Consiglio Politiche Europee, ribadendo la liceità di esercizio delle CAM (omeopatia compresa) in Europa da parte degli operatori non medici, sollecitando inoltre un’effettiva attuazione di una regolamentazione degli operatori non medici adeguatamente formati secondo gli standard europei, in armonia con le linee guida e le leggi in vigore negli altri Paesi dell’Unione europea.

Oltre a ciò si invita il destinatario dell’Interrogazione ad assumere iniziative atte a correggere gli effetti della predetta sentenza della Corte di Cassazione, penalizzante e lesiva nei confronti di altre figure operanti in Italia e legalmente riconosciute nel territorio comunitario.

Purtroppo, l’interrogazione non ha dato l’esito sperato, quindi permane attualmente il veto per i naturopati per quanto concerne l’uso dei rimedi omeopatici, ancora una volta riconosciuti quali “farmaci” consigliati e prescrivibili solo dal medico-chirurgo (come da una recente sentenza della cassazione n° 8885/16 che così recita: “Praticare la naturopatia, che si basa sull’utilizzo di elementi naturali, come calore, luce e aria, è lecito, anche senza avere una laurea in medicina. Tuttavia, effettuare diagnosi sui pazienti e prescrivere rimedi omeopatici non è lecito, sicché il naturopata (non medico) che così interagisca con i pazienti esercita abusivamente la professione medica”.

Legislazione e naturopatia in Italia

In Italia attualmente non esiste una regolamentazione della naturopatia e dei naturopati, ma solo delle leggi regionali in vigore (Lombardia, Toscana, Provincia di Trento) e una legge nazionale (4/2013) che non regolamenta direttamente il profilo del naturopata. L’ultima proposta di legge nazionale (A. C. 137 e abbinate) portata avanti alcuni anni fa, è stata quella presentata dal deputato Paolo Lucchese (UDC), relatore della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.

Nella prima fase, tale proposta proponeva per il naturopata l’inserimento nel settore sanitario, con una laurea di primo livello simile alle lauree infermieristiche.

In un secondo momento, tale proposta è stata stralciata a favore dell’inserimento del naturopata in un settore diverso, fuori dal sanitario, e rientrante nella formazione professionale regionale, in un settore chiamato DBN (discipline bionaturali).

 

La proposta di legge non ha avuto esito positivo per vari motivi (lobbies, pareri diversi, ecc.). 

 

Parallelamente, proliferavano in diverse regioni (Piemonte, Liguria, Tosca- na, Lombardia, Veneto) diverse proposte di legge (ad eccezione dell’Emilia Romagna che ha osato esplicitare il termine “naturopata” e richiamare la “naturopatia”), di cui molte divenute vere e proprie leggi, a favore delle discipline bionaturali, che comprendono all’interno diverse metodiche e pratiche salutistiche, come shiatsu, kinesiologia, reflessologia plantare, watsu, yoga, ecc.

 

È noto che a scatenare la corsa fu la famosa legge regionale del Piemonte, poi bocciata dalla Consulta di Stato, con la motivazione che, nonostante la riforma del titolo V della Costituzione Italiana, nessun organo, che non fosse il Parlamento, poteva legiferare a proposito di figure professionali che non fossero già istituite dalla legge dello Stato.

Come tutti sapranno, le recenti bocciature delle leggi Piemonte, Liguria, da parte della Corte Costituzionale, evidenziano che le Regioni non potranno creare figure professionali né emanare leggi.

Il compito di legiferare sulle nuove professioni spetta definitivamente allo Stato.

Il comune denominatore di queste discipline bionaturali e di tali leggi contenitori sono la dichiarata intenzione di non collocarsi in un ambito specifico di cura di patologie, suggerendo di evitare il termine medicine complementari (non convenzionali) e di adottare invece quello di pratiche educativo-evolutive (discipline bionaturali).

La Regione Lombardia ha avviato, nel 2003, una collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità in materia di medicina complementare, allo scopo di sostenere progetti e normative volti a promuovere sia un uso corretto e razionale della medicina complementare, sia la sicurezza e la qualità dei prodotti erboristici e dei preparati omeopatici.

L’Università statale di Milano Bicocca, inoltre, ha indetto, dall’anno accademico 2011-2012 il “Master in Sistemi Sanitari, Medicine Tradizionali e Non Convenzionali”, un corso per formare professionisti in grado di integra- re le diverse discipline olistiche all’interno delle strutture sanitarie.

In Toscana, poi, la Usl3 di Pistoia ha aperto quattro ambulatori di medici- ne complementari, che forniscono prestazioni basate su omeopatia, agopun- tura e fitoterapia.

Il 31 gennaio 2011 a Matera l’Accademia Aires (Accademia Internazionale Ricerca e Scienza) ha organizzato un convegno dal titolo “Il naturopata, una professione emergente: origini, significati, inquadramento scientifico”, nel quale è emersa, ancora una volta, la necessità di creare un ordine che riconosca e tuteli la figura del naturopata professionista.

L’ITER: NATUROPATIA E LEGISLAZIONE

INTRODUZIONE ALLA NATUROPATIA

Esiste poi una proposta di legge popolare per richiedere al Governo una normativa precisa, che sfoci in una legge sulle medicine naturali, e che faccia luce sulle ombre e sui dubbi relativi alla naturopatia, conseguenze inevitabili del mancato inquadramento della figura del naturopata.

Per quanto riguarda le proposte di legge citate in precedenza o altre siglate successivamente, sarebbe ora che si elaborasse in sede deliberativa un testo di legge essenziale con il quale la figura del naturopata venga finalmente situata all’interno delle competenze sociosanitarie, con una formazione seria e rigo- rosa e un curriculum che sia pari a quello delle altre professioni, in special modo alle formazioni già vigenti in altri paesi europei quali l’Inghilterra, il Portogallo, la Svizzera, la Germania, dove questa figura è a tutti gli effetti un operatore qualificato con un bagaglio culturale e professionale pari a quello dei laureati sanitari di primo livello con almeno 1500 ore di formazione solo di lezioni frontali.

Una legge che smantelli la figura del naturopata o che lo confonda con altre professionalità non fa gli interessi di nessuno, men che meno delle me- dicine complementari.

Il lavoro delle Regioni potrebbe essere utile in un solo senso: quello di stimolare il legislatore a porre fine al periodo di latenza e a promulgare una legge saggia e utile, in linea con l’esperienza, non solo europea, ma inter- nazionale. Naturalmente ci riferiamo proprio alla figura del naturopata, secondo la tradizione genuina dell’Europa e dell’OMS; mentre le iniziative regionali in atto, che propongono una forma culturale di “operatore delle discipline bionaturali”, pur apprezzabili, si situano a un livello diverso rispetto alle competenze tradizionali.

Poiché la richiesta di metodiche naturopatiche e altre discipline alternative e complementari è in continuo aumento, è urgente e necessaria una forma di regolamentazione giuridica che tuteli il pubblico attraverso un controllo della professionalità dei praticanti.

Oggi chiunque può applicare metodi naturopatici, anche chi non conosce i principi teorici e pratici di questa disciplina.

Molti di costoro si definiscono olistici, ma in realtà abusano di tale termine e della qualifica di naturopata, perché spesso ignorano tanto la storia e la vi- sione epistemologica della naturopatia, quanto le interazioni che regolano la salute dell’uomo.

 

Allo stato attuale delle cose, il pubblico, per assicurarsi una guida realmente qualificata, ha una sola possibilità: ricorrere ai membri delle associazioni professionali garanti della serietà dell’operatore.

Per parte loro queste associazioni si stanno adoperando per ottenere il riconoscimento ufficiale della professione interessando e informando corretta- mente deputati e magistrati.

Questo perché lo scopo non è monopolizzare la naturopatia, ma sgomberare il campo dai praticoni, al fine di contrastare formazioni di basso livello professionale, in modo da consolidare e mantenere alti i livelli di preparazione, nonché assicurare all’utente la competenza dell’operatore a cui si rivolge, secondo i parametri stabiliti dall’Unione Europea.

Fra le molteplici attività svolte dalle federazioni, vi è la compilazione della definizione di naturopatia e della stesura del profilo del naturopata; questi sono condivisi da tutte le federazioni.

Tale lavoro va in direzione della recente Norma tecnica UNI 11491 e dei Benchmarks for training in naturopathy 2010.

 

L’Europa da tempo ha proposto l’accorpamento degli ordini professionali e lo snellimento delle libere professioni, al fine di consentire la libera circolazione del professionista comunitario e l’armonizzazione delle qualifiche professionali.

Sul supplemento ordinario n. 228 alla Gazzetta ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 è stato pubblicato il Decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”.

In base all’articolo 26 del decreto legislativo in argomento, è iniziato l’iter per sottoporre le associazioni di categoria rappresentative delle professioni non regolamentate a livello nazionale al vaglio del Ministero della Giustizia, Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche comunitarie, che con decreto interministeriale avrebbero, sentito il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, iscrivere le associazioni rappresentative, in possesso delle caratteristiche richieste dalla norma, presso un elenco del MISE.

Ricordiamo che l’articolato del decreto legislativo è composto da 61 articoli e da 6 allegati suddivisi nei seguenti quattro titoli:

  • disposizioni generali;

  • libera prestazione di servizi;

  • libertà di stabilimento;

  • disposizioni finali.

    Per quanto concerne il riconoscimento delle associazioni (fra le quali anche quelle delle discipline e medicine naturali), occorre fare riferimento al comma 3 dell’articolo 26 del decreto legislativo approvato dove, al fine della valutazione in ordine alla rappresentatività a livello nazionale delle professioni non regolamentate, viene precisato che si tiene conto:

• dell’avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l’ufficio del registro, da almeno quattro anni;

L’ITER: NATUROPATIA E LEGISLAZIONE

INTRODUZIONE ALLA NATUROPATIA

  • dell’adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle attività pro- fessionali cui l’associazione si riferisce e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l’assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e l’attività dei relativi organi, l’esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione;

  • della tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari;

  • di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;

  • della previsione dell’obbligo della formazione permanente;

  • della diffusione su tutto il territorio nazionale;

  • della mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione medesima.

    Viene altresì precisato che le associazioni in possesso dei requisiti precedentemente indicati sono individuate, previo parere del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, con decreto del Ministro della Giustizia, di con- certo con il Ministro per le Politiche europee e del Ministro competente per materia.

    Nel verbale della circolare del Ministero della Salute la naturopatia non ha avuto l’approvazione per iscriversi al MISE Ministero dello Sviluppo, perché sconfina nell’arte medica.

    La naturopatia e il naturopata in Italia: una proposta di legge

    Secondo il disegno di legge n° 2125, art. 1, presentato al Senato nel 2010 e condiviso da diverse associazioni, per naturopatia si intende “l’insieme delle discipline e delle metodiche naturali volte a stimolare la forza vitale della persona e ad assecondare la spontanea capacità di autoregolazione dell’organismo, coadiuvando i meccanismi fisiologici”.

    All’art. 2 (Istituzione della figura professionale di operatore naturopata) leggiamo:

  • 1. Per la realizzazione di fini di cui all’articolo 1 è istituita la figura professionale dell’“operatore sanitario naturopata”, di seguito denominato “naturopata”.

  • 2. Il naturopata non interferisce nel rapporto tra medico e paziente, si astiene dal ricorso a qualsiasi tipo di farmaco, non formula diagnosi mediche ed esercita la propria attività in modo sinergico e collaborativo con la medicina ufficiale.

Utilizza tecniche, discipline, prodotti ed attrezzature specifiche non medicinali, non invasive, naturali e che stimolano le capacità reattive dell’organismo.

  1. Ai fini di cui al comma 2, il naturopata svolge le seguenti attività:
    a. riconoscimento della costituzione, della diatesi e del terreno;
    b. mantenimento e ripristino dell’ equilibrio omeostatico e omeodinamico; c. individuazione e trattamento degli squilibri energetico-funzionali;
    d. stimolazione delle capacità reattive dell’individuo;
    e. valutazione degli influssi ambientali e relazionali di nocumento al mantenimento del benessere;
    f. redazione di un programma di educazione alla salute consapevole, che comprenda suggerimenti di rimedi naturali non soggetti a prescrizione

    medica.

  2. Il naturopata educa i propri pazienti a riconoscere eventuali squilibri psicofisici ed emozionali, o predisposizioni ad essi, nonché ad utilizzare com- portamenti e metodiche naturali adatte al recupero e mantenimento del proprio equilibrio psicofisico ed emozionale, nell’ambito di una visione olistica dell’essere umano.

  3. Il naturopata opera nei seguenti ambiti:
    a. educativo: insegna alle persone a conoscere e gestire il proprio equilibrio

    psicofisico indicando i comportamenti più idonei da seguire;

    1. preventivo: riconosce in stili di vita inadeguati la causa del peggiora- mento della qualità della vita e insegna stili di vita per il recupero e il

      mantenimento di condizioni di benessere,

    2. assistenziale: aiuta le persone a riconoscer eventuali squilibri psico-

      fisico-emozionali, ovvero predisposizioni ad essi, e propone metodiche naturali per favorire il ripristino dell’equilibrio e del sistema di salute secondo una visione olistica della persona.

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